L'Assemblea regionale Siciliana, nella  seduta  dell'11  febbraio
2010, ha approvato il disegno di legge n. 337 dal titolo  «Disciplina
dell'agriturismo in Sicilia», pervenuto a  questo  Commissario  dello
Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti  dell'art.
28 dello Statuto speciale, il 15 febbraio 2010. 
    Il  provvedimento  legislativo  introduce  una  nuova,   organica
disciplina dell'attivita' agrituristica nella regione,  conformata  a
quanto previsto dalla legge  20  febbraio  2006,  n.  96,  demandando
all'Assessore regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari  il
compito di emanare le disposizioni applicative della legge stessa con
proprio decreto. 
    Orbene, l'art. 13, 1° comma, che si trascrive:  «1.  Con  decreto
dell'Assessore regionale delle risorse agricole  ed  alimentari  sono
emanate  le  disposizioni  applicative  della  presente   legge,   ad
esclusione delle materie disciplinate dall'art. 5 e dal comma 4.», si
pone in palese contrasto con  l'art.  12,  4°  comma,  dello  Statuto
Speciale che espressamente attribuisce al governo regionale  nel  suo
complesso e quale  organo  collegiale  la  competenza  ad  emanare  i
regolamenti. 
    Si ritiene pertanto necessario sottoporlo al  vaglio  di  codesta
ecc.ma Corte con il presente atto di gravame. 
    Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero  che
avere natura sostanzialmente regolamentare  in  considerazione  degli
insiti ed  imprescindibili  caratteri  di  generalita',  astrattezza,
indeterminatezza e ripetitibilita' in quanto la qualificazione di  un
atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per se'
un elemento determinante per individuare la sua natura. 
    La norma de qua, come formulata, conferisce all'Assessore al ramo
la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio  della  materia,
che,  sebbene  sia   previsto   che   assuma   la   forma   dell'atto
amministrativo, contiene tutti gli elementi  che  ne  identificano  i
caratteri normativi. 
    Il    decreto    dell'Assessore    dovra'    infatti    prevedere
l'individuazione di attivita' e servizi complementari all'agriturismo
(art. 2, comma 2), i criteri ed i limiti dello stesso (art. 4,  comma
1), i criteri di calcolo per determinare la prevalenza dell'attivita'
agricola (art. 4,  comma  2),  le  caratteristiche  dell'azienda  che
somministra pasti e bevande e che svolge attivita' ricettiva (art. 4,
comma 5), la documentazione a corredo della comunicazione  di  inizio
attivita' (art. 6, comma 2) gli obblighi derivanti dallo  svolgimento
delle attivita' in questione (art. 8), la determinazione del  sistema
di classificazione delle aziende (art. 10, commi 2 e 3), le finalita'
del programma regionale agrituristico di durata triennale  (art.  14,
comma 1). 
    Dalla   superiore   elencazione   dei   contenuti   del   decreto
assessoriale e' di palmare evidenza che lo stesso abbia  la  funzione
di  rendere  possibile  la  concreta  attuazione   della   previsione
legislativa  con  disposizioni  emanate  con  carattere  generale  ed
astratto. Pertanto queste non possono  che  essere  contenute  in  un
regolamento di esecuzione, cioe'  in  uno  dei  regolamenti  previsti
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. 
    Stante pertanto la suddetta qualificazione  della  norma,  questa
avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente  della  Regione
su deliberazione  del  Governo  regionale  nel  rispetto  del  chiaro
dettato del 4° comma  dell'art.  12  e  dell'art.  13  dello  Statuto
Speciale. 
    Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione  relativa
alla sovrapponibilita' o meno delle funzioni esercitate dai  Ministri
della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali,  la
predetta  disposizione  statutaria  preclude  di  per  se  che  venga
considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17  della
citata legge n. 400/1988 che disciplina l'emanazione dei  regolamenti
ministeriali o interministeriali. 
    La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con  il
d.lgs. C.P.S. n. 204 del 1947 recante «Norme per  l'attuazione  dello
Statuto»  il  cui  art.  13  attribuisce  la  funzione  regolamentare
esclusivamente al Presidente della Regione e con il d.lgs. n. 373 del
2003 contenente le norme  di  attuazione  dello  Statuto  concernenti
l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti  al  Consiglio  di
Stato,  il  cui  art.  9,  comma  2  prevede  per  i  regolamenti  la
deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere
obbligatorio  del  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa,  nonche'
dell'art. 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, come modificato dal d.lgs. n.
200 del 1999, che impone il controllo di legittimita' della Corte dei
conti sugli stessi. 
    Infine non puo' non evidenziarsi che,  come  stigmatizzato  dalla
sezione di controllo della Corte dei conti nella deliberazione n.  26
del 17  marzo  2009,  l'attribuzione  all'Assessore  regionale  della
competenza ad emanare disposizioni attuative di una  legge  regionale
non  solo  sottrae  tali  provvedimenti  al   sistema   di   garanzie
ordinamentali  prima  menzionato  ma  altera  anche   le   competenze
costituzionali dell'esecutivo regionale. 
    Le  suddette  argomentazioni,  a  sostegno   della   censura   di
costituzionalita'  dell'art.  13,  1°   comma,   si   estendono   per
connessione logica alle disposizioni che a quest'ultime fanno rinvio. 
    Analoghe censure ed argomentazioni si richiamano infine  per,  le
previsioni dell'art. 5, comma 10 e dei commi 1, 2 e 8 della  medesima
disposizione che allo stesso fanno rinvio. 
    Il previsto decreto interassessoriale, infatti non si  limita  ad
interpretare la legge oppure a fornire direttive in merito  alla  sua
applicazione,  ma  introdurrebbe  una  nuova  normativa  generale  ed
astratta suscettibile di numerevoli applicazioni in materia  igienico
sanitaria e di sicurezza, specifica per le attivita' di agriturismo.